Una società in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio la sua società di revisione per negligenza professionale. Sebbene l'inadempimento sia stato accertato, la richiesta di risarcimento è stata respinta. La Corte di Cassazione ha confermato che l'onere della prova del danno e del nesso causale tra la negligenza e il danno stesso grava interamente sulla parte che agisce in giudizio (il creditore), la quale non ha adempiuto a tale onere.
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