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Art. 2447 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Contratto di mandato: l’obbligo di rendiconto
Un investitore aveva affidato a un amico una somma di denaro per avviare un'attività di ristorazione in Turchia. A fronte del parziale inadempimento dell'amico, che non aveva investito l'intera somma come pattuito, l'investitore ha agito in giudizio. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha rigettato il ricorso dell'amico, sottolineando che anche un rapporto amichevole può configurare un contratto di mandato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali, ribadendo che la consegna di denaro per uno scopo specifico crea un obbligo di utilizzarlo come concordato e di renderne conto.
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