Due soci di minoranza hanno impugnato la delibera di una società a responsabilità limitata che, a distanza di anni dall'emersione di gravi perdite, aveva azzerato e ricostituito il capitale sociale. I soci sostenevano che il ritardo dell'amministratore nel convocare l'assemblea avesse causato lo scioglimento automatico e irreversibile della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale non impedisce all'assemblea di deliberare la ricostituzione anche a distanza di tempo. L'obbligo di convocazione senza indugio rileva solo per la responsabilità degli amministratori. La delibera di ricostituzione opera come condizione risolutiva, eliminando con efficacia retroattiva lo scioglimento della società.
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