Un socio di una società sportiva ha promosso un'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, sostenendo che gli fosse stato impedito l'esercizio del diritto di opzione in un aumento di capitale. Il ricorrente lamentava la mancata pubblicazione di un atto specifico di offerta da parte degli amministratori. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la delibera assembleare già iscritta nel Registro delle Imprese conteneva tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto. Di conseguenza, non è stato ravvisato alcun nesso causale tra la condotta degli organi sociali e il presunto danno, poiché il socio era stato messo in condizione di agire tempestivamente.
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