Un fondo di investimento, socio di una banca popolare trasformatasi in società per azioni, ha esercitato il diritto di recesso. La banca ha limitato il rimborso delle azioni per preservare il proprio patrimonio di vigilanza. Il socio ha chiesto il risarcimento dei danni, ma i giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo che il danno non fosse provato, poiché il socio non aveva venduto subito le azioni sul mercato. La Cassazione ha accolto il ricorso del socio, stabilendo che il danno da mancato rimborso non dipende dalla vendita successiva dei titoli. L'importo risarcibile va calcolato come differenza tra il valore di recesso e il valore di mercato al momento del rifiuto, salvo successivi rialzi. La causa torna in appello per verificare l'eventuale illegittimità della condotta della banca.
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