Una società che gestiva un impianto sportivo ha richiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società proprietaria per un ingente credito relativo a lavori di ristrutturazione. La richiesta è stata respinta in primo e secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la società ricorrente non ha contestato una delle ragioni autonome e decisive della sentenza d'appello (la cosiddetta ratio decidendi), ovvero la mancata prova dell'urgenza dei lavori. Tale omissione ha reso irrilevanti tutte le altre censure.
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