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Art. 2433 Codice Civile — Anno 2024

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Ripetizione di indebito: annullamento e restituzione
Un Ente Pubblico ha richiesto a una grande Banca la restituzione di utili distribuiti sulla base di uno Statuto del 2005, successivamente annullato con efficacia retroattiva da un provvedimento amministrativo. I giudici di merito hanno accolto la domanda di ripetizione di indebito, condannando l'istituto bancario alla restituzione delle somme. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha disposto il rinvio della trattazione per esaminare la questione congiuntamente ad altri ricorsi connessi, al fine di garantire una decisione coordinata.
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Ripetizione di indebito: annullamento e restituzione
Un'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione esamina un caso di ripetizione di indebito tra un ente creditizio e un istituto bancario. La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di utili distribuiti sulla base di uno statuto societario successivamente annullato con effetto retroattivo. La Corte ha rinviato la decisione per unire il ricorso ad un altro procedimento connesso, al fine di garantire una trattazione contestuale e coordinata delle questioni giuridiche sollevate, tra cui la decorrenza degli interessi e la prova della malafede.
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