Una società si è vista contestare dall'Agenzia delle Entrate il valore di avviamento dichiarato nell'acquisto di un ramo d'azienda, con conseguente riduzione della quota di ammortamento deducibile. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19115/2025, ha accolto il ricorso della società. Ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria non può ridurre il valore dell'avviamento basandosi su criteri presuntivi previsti per l'accertamento con adesione, ma deve fornire prove specifiche, gravi, precise e concordanti per dimostrare che il valore dichiarato sia eccessivo.
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