Una società, inizialmente sottoposta a liquidazione giudiziale sulla base dei dati fiscali, ha ottenuto la revoca del provvedimento in appello. La Corte ha stabilito che per definire una 'impresa minore', esente dalla procedura, si devono considerare i 'ricavi lordi' risultanti dal bilancio civilistico e non i dati aggregati della dichiarazione dei redditi (ISA). La sentenza sottolinea l'importanza della corretta interpretazione dei requisiti dimensionali e la prevalenza del bilancio regolarmente tenuto sulle dichiarazioni fiscali ai fini della procedura concorsuale.
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