Una società di intermediazione logistica ha creato un artificiale credito IVA attraverso l'interposizione di società controllate per i servizi di trasporto. Le società controllate fatturavano tutti i servizi con IVA, che l'intermediario detraeva. Successivamente, l'intermediario rifatturava ai propri clienti, applicando correttamente il regime di non imponibilità per i trasporti internazionali. La Corte di Cassazione ha qualificato questa operazione come una frode IVA, confermando il diniego della detrazione IVA da parte dell'amministrazione finanziaria e annullando la decisione di secondo grado sulla deducibilità di alcuni costi.
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