La Corte di Cassazione ha stabilito che la compensazione contabile tra i canoni di locazione dovuti e i corrispettivi maturati per lavori di appalto è illegittima ai fini fiscali. Nel caso esaminato, una società aveva ridotto il canone di affitto di un complesso alberghiero per compensare i costi sostenuti per il completamento della struttura stessa. La Suprema Corte ha chiarito che tale operazione viola il divieto di compensazione di partite previsto dall'Art. 2423-ter c.c. e comporta l'obbligo di contabilizzare separatamente i ricavi e di emettere fattura IVA per le prestazioni di servizi rese, configurandosi come una permuta.
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