Un professionista ha chiesto il pagamento del proprio compenso per l'attività di sindaco svolta in una società poi finita in liquidazione giudiziale. La curatela ha rifiutato il pagamento sollevando l'eccezione di inadempimento, a causa della mancata vigilanza sulla crisi di una controllata estera e su altre irregolarità contabili. Il professionista si è difeso sostenendo di essere un sindaco subentrante e di aver operato durante la pandemia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la responsabilità del sindaco subentrante non viene meno per il solo fatto di aver assunto la carica successivamente agli illeciti. Il nuovo sindaco ha infatti il dovere di verificare la situazione esistente e attivare subito i poteri di ispezione per evitare danni ulteriori.
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