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Art. 2407 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Azione revocatoria per credito litigioso: donazione inefficace
Un ex componente del collegio sindacale di una banca, citato in giudizio per mala gestio, dona alcuni immobili alla moglie. La banca agisce per far dichiarare inefficace la donazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'azione revocatoria per un credito litigioso è pienamente legittima. Non è necessario che il credito sia certo e definito da una sentenza. È sufficiente che la pretesa del creditore non appaia manifestamente infondata. Di conseguenza, la donazione è stata resa inefficace nei confronti della banca, che potrà pignorare i beni donati per soddisfare il suo eventuale credito risarcitorio.
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Azione Revocatoria: credito litigioso è sufficiente
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20629/2024, ha confermato che per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente un credito anche solo potenziale o litigioso. Nel caso esaminato, una ex amministratrice di una banca aveva conferito le sue partecipazioni societarie in nuove società familiari. La banca, pur avendo solo un potenziale credito risarcitorio nei suoi confronti, ha agito con successo in revocatoria. La Corte ha ribadito che non è necessaria la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, bastando una ragionevole aspettativa, e ha negato la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'accertamento del credito stesso.
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