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Art. 2407 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 2407 Codice Civile

Azione di responsabilità societaria: decide il giudice civile
Una società a totale partecipazione pubblica regionale cita in giudizio davanti al Tribunale ordinario i suoi ex amministratori e sindaci per gravi perdite di bilancio e condotte imprudenti. Una componente del consiglio di amministrazione propone regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la qualifica di ente pubblico in house attribuisca la competenza esclusiva alla Corte dei conti per danno erariale. Le Sezioni Unite della Cassazione respingono la tesi difensiva. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario civile: l'azione di responsabilità societaria volta al risarcimento del danno privatistico resta pienamente autonoma rispetto all'eventuale azione del Procuratore contabile a tutela dell'erario pubblico.
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Azione di responsabilità degli amministratori: decide l’Italia
Alcune società creditrici hanno citato in giudizio gli amministratori, i sindaci e il revisore dei conti di un'azienda debitrice ammessa al concordato preventivo. Le creditrici hanno promosso l'azione di responsabilità degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'incapienza patrimoniale della debitrice. Un ex amministratore, residente in Svizzera, ha contestato la giurisdizione italiana richiedendo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione. La Suprema Corte ha affermato la competenza del giudice italiano. Il danno si è verificato in Italia, dove l'azienda ha la sede legale e dove gli organi sociali hanno approvato bilanci infedeli e compiuto scelte gestorie distrattive. Inoltre, la presenza di più soggetti convenuti domiciliati in Italia giustifica un unico processo per evitare decisioni contrastanti.
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Mala Gestio pre-fusione: la Giurisdizione resta al Giudice Civile
Un consorzio universitario fa causa agli ex amministratori di una società controllata per cattiva gestione. Successivamente, la società viene fusa e incorporata nel consorzio. I giudici di merito ritengono che la competenza sia della Corte dei Conti, poiché il danno è ormai patrimonio di un ente pubblico. La Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio chiave sulla giurisdizione nell'azione di responsabilità: si deve guardare al momento in cui è avvenuta la condotta illecita. Poiché all'epoca dei fatti la società era un'entità privata distinta, la causa spetta al giudice ordinario civile. La fusione successiva non può cambiare retroattivamente il giudice competente.
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