La Corte di Cassazione ha analizzato la questione relativa alla responsabilità dei sindaci di una società capogruppo per gli illeciti commessi all'interno delle società controllate. Un professionista ha contestato il rigetto della propria domanda di ammissione al passivo fallimentare, sostenendo che i giudici di merito avessero configurato una sorta di responsabilità oggettiva a suo carico, basata su un dovere di vigilanza ritenuto erroneamente illimitato. La Suprema Corte, rilevando l'assenza di precedenti specifici sull'estensione del potere di controllo del collegio sindacale negli assetti organizzativi dei gruppi societari, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione.
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