La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20036/2024, ha risolto un conflitto di giurisdizione stabilendo che le azioni di risarcimento danni contro l'Agenzia delle Entrate per il suo voto negativo in un concordato preventivo rientrano nella competenza del giudice ordinario. La Suprema Corte ha chiarito che in tale contesto, il voto dell'Agenzia Entrate non costituisce esercizio di potere pubblico, ma un atto di natura privatistica compiuto in qualità di creditore, pertanto la controversia riguarda un diritto soggettivo.
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