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Art. 2403-bis Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 2403-bis Codice Civile

Responsabilità Collegio Sindacale: Vigilanza Omessa Costa Cara ai Sindaci
Tre ex membri del Collegio Sindacale di una banca hanno ricevuto una sanzione amministrativa pecuniaria di 84.000 euro dalla Banca d'Italia. La sanzione è stata imposta per due illeciti: omessa segnalazione di posizioni anomale e carenze nei controlli sulle indicizzazioni dei contratti di leasing. I sindaci hanno sostenuto di non essere responsabili, ma la Corte d'Appello ha confermato la sanzione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che la Responsabilità del Collegio Sindacale non è solo formale. I sindaci devono attivarsi autonomamente per verificare la gestione, anche in assenza di segnali evidenti, e dimostrare di aver esercitato i loro poteri di controllo. La Corte ha confermato la sanzione e la sua proporzionalità.
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Doveri di vigilanza del collegio sindacale: obbligo di segnalare
La CONSOB ha sanzionato i membri del collegio sindacale di una società per non aver segnalato un'irregolarità: l'amministratore delegato aveva sottoscritto un prestito obbligazionario senza indicare che un consigliere d'amministrazione era anche amministratore della società emittente. La Corte d'appello aveva annullato la sanzione, ritenendo l'omissione irrilevante a causa di eventi successivi. La Cassazione ha invece accolto il ricorso della CONSOB, stabilendo che i doveri di vigilanza del collegio sindacale impongono di comunicare immediatamente qualsiasi irregolarità riscontrata. I sindaci non hanno il potere di selezionare quali anomalie segnalare in base alla loro gravità. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Responsabilità collegio sindacale: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione irrogata dalla Consob al presidente del collegio sindacale di un intermediario finanziario. L'ordinanza sottolinea la piena responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza sulla gestione degli ordini di vendita di azioni illiquide e sulla relazione con la clientela, respingendo i motivi di ricorso basati su presunti vizi procedurali e su una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha ribadito che il sindacato giurisdizionale pieno sana eventuali irregolarità della fase amministrativa e che la valutazione del merito non è riesaminabile in sede di legittimità.
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