La CONSOB ha sanzionato i membri del collegio sindacale di una società per non aver segnalato un'irregolarità: l'amministratore delegato aveva sottoscritto un prestito obbligazionario senza indicare che un consigliere d'amministrazione era anche amministratore della società emittente. La Corte d'appello aveva annullato la sanzione, ritenendo l'omissione irrilevante a causa di eventi successivi. La Cassazione ha invece accolto il ricorso della CONSOB, stabilendo che i doveri di vigilanza del collegio sindacale impongono di comunicare immediatamente qualsiasi irregolarità riscontrata. I sindaci non hanno il potere di selezionare quali anomalie segnalare in base alla loro gravità. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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