Un dipendente di una società di trasporti è stato licenziato dopo essere stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di furto di rame e associazione a delinquere. L'azienda ha fondato il licenziamento per giusta causa esclusivamente sull'ordinanza penale, senza produrre ulteriori prove nel giudizio civile. La Corte d'Appello ha dichiarato il licenziamento illegittimo per difetto di prova. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale. Il datore di lavoro, essendo parte civile nel processo penale, avrebbe potuto produrre autonomamente i documenti senza richiedere l'intervento del giudice. La mancanza di prove dirette sui fatti contestati rende il licenziamento privo di fondamento giuridico.
Continua »