Un imprenditore, ex legale rappresentante di una società fallita, impugna un'intimazione di pagamento per sanzioni IVA. Egli sostiene di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento originaria, notificata unicamente al curatore fallimentare. La Corte di Cassazione gli dà ragione, stabilendo un principio fondamentale sulla notifica atti tributari al fallito. Per rendere un debito fiscale definitivo ed esigibile nei confronti della persona fisica, l'atto impositivo deve essere notificato direttamente a lei, non solo al curatore. La notifica al curatore serve solo per l'ammissione del credito nella procedura fallimentare. Di conseguenza, l'imprenditore vince la causa e l'intimazione di pagamento viene annullata.
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