Un imputato condannato in primo grado ha ottenuto in appello l'annullamento della sentenza per incompetenza per materia del tribunale, con trasmissione degli atti alla Corte d'Assise competente. L'imputato ha quindi ricorso in Cassazione, sostenendo che l'errore del giudice avrebbe dovuto annullare anche l'originario decreto di citazione a giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'incompetenza per materia non rende nullo il decreto di citazione, poiché le cause di nullità sono tassativamente previste dalla legge. Il diritto di difesa dell'imputato rimane garantito, potendo egli richiedere i riti alternativi davanti all'ufficio competente. Il ricorrente è stato infine condannato al pagamento delle spese processuali.
Continua »