La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati, condannati per rapina aggravata. Il primo imputato contestava la valutazione delle prove, inclusi riconoscimenti fotografici e intercettazioni ambientali, e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il secondo imputato eccepiva vizi di notifica e la tardività del suo appello, sostenendo di essere rimasto contumace e di non aver ricevuto correttamente gli avvisi. La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, confermando le condanne e stabilendo che non è possibile una nuova valutazione dei fatti in Cassazione e che i vizi procedurali lamentati non rendevano ammissibile il ricorso. La condanna per rapina aggravata diventa definitiva.
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