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Art. 24 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 24 Codice di Procedura Civile

Nullità provvedimento giudiziario senza firma relatore
La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità di un'ordinanza di estinzione del processo emessa da una Corte d'Appello perché priva della firma del giudice relatore. Secondo la Suprema Corte, un provvedimento che, pur avendo forma di ordinanza, decide in via definitiva sul processo ha natura sostanziale di sentenza. La mancanza della sottoscrizione del relatore, richiesta dall'art. 132 c.p.c., costituisce una nullità insanabile, rilevabile d'ufficio, che comporta la cassazione del provvedimento con rinvio al giudice precedente. Questa decisione sottolinea l'importanza dei requisiti formali per la validità degli atti giudiziari.
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Cancellazione ipoteca concordato: no a vendite private
Una banca, titolare di un'ipoteca su un immobile, ha contestato la cancellazione della sua garanzia disposta dal giudice delegato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo. La vendita dell'immobile non è avvenuta tramite asta competitiva, ma attraverso l'esecuzione di un contratto preliminare preesistente. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della banca, ha stabilito che il potere speciale del giudice di cancellare le ipoteche (cd. potere purgativo) si applica esclusivamente alle vendite forzate e competitive, finalizzate alla liquidazione dell'attivo per la massa dei creditori. Nel caso di vendite private, seppur autorizzate, l'ipoteca può essere cancellata solo con il consenso del creditore o con la sua piena soddisfazione, salvaguardandone così i diritti.
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