Il presidente di un'associazione sportiva viene accusato di aver prelevato indebitamente somme dal fondo comune dell'ente. Un associato e membro del consiglio direttivo presenta la querela per appropriazione indebita. Il Tribunale annulla i provvedimenti di perquisizione sostenendo che i singoli soci di un'associazione non abbiano quote o diritti diretti e quindi non possano considerarsi persone offese. La Procura ricorre in Cassazione. La Corte Suprema accoglie il ricorso e stabilisce un principio chiaro: anche se l'associazione non ha scopo di lucro, il singolo socio possiede un interesse economico e giuridico alla tutela del patrimonio comune, specialmente quando l'illecito è commesso dal legale rappresentante. Di conseguenza, la querela per appropriazione indebita presentata dal socio è legittima e il procedimento penale deve proseguire.
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