La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'Azienda Sanitaria Locale in una controversia sulla retribuzione di posizione di un dirigente medico. L'Azienda non può compensare le somme dovute per la parte minima contrattuale con presunti versamenti in eccesso sulla parte variabile. Il ricorso è stato respinto per motivi procedurali, in quanto non affrontava specificamente le ragioni della decisione d'appello e introduceva questioni nuove.
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