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Art. 2380 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2380 Codice Civile

Confisca di Quote Societarie: Opposizione Inammissibile, Giudice Confermato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro la confisca di quote societarie appartenenti a un soggetto e detenute da una società. I ricorrenti, la società e i suoi soci, contestavano l'incompatibilità del giudice, la mancata notifica del provvedimento di sequestro e l'erroneità della confisca. La Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione non è incompatibile per l'opposizione, che la società era a conoscenza del procedimento tramite il suo legale rappresentante e che i soci sono rappresentati dall'amministratore. La confisca mirava a privare il soggetto delle utilità illecite derivanti dalle quote.
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Amministratore subentrato: responsabilità per omesso versamento IVA
Un amministratore è stato condannato per omesso versamento IVA relativo all'anno 2013, pur avendo assunto la carica di legale rappresentante poco prima della scadenza del termine di pagamento nel 2014. La Corte di Cassazione ha confermato la sua responsabilità amministratore per omesso versamento IVA, ribadendo che chi subentra nella gestione aziendale risponde anche dei debiti fiscali pregressi se non effettua i dovuti controlli. Tuttavia, la pena detentiva è stata ricalcolata in multa, passando da 30.000 euro a 9.000 euro, a seguito di una recente pronuncia della Corte Costituzionale sul ragguaglio tra pena detentiva e pecuniaria. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Lavoro subordinato del socio amministratore: l’azienda vince
L'Azienda ha impugnato il verbale dell'Ente Previdenziale che negava la natura di lavoro subordinato per due soci, ciascuno al 50% e unici membri del Consiglio di Amministrazione. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la parità di quote e la gestione congiunta escludessero la subordinazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che il lavoro subordinato del socio amministratore è incompatibile solo con la carica di amministratore unico. Negli altri casi, le cariche sono cumulabili se si dimostra lo svolgimento di mansioni diverse e l'assoggettamento al potere direttivo della società. Inoltre, l'onere di provare l'esistenza o l'inesistenza del vincolo spetta all'Ente Previdenziale che richiede i contributi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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