Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l'acquisizione di comunicazioni da chat criptate, già in possesso di un'autorità giudiziaria straniera, tramite un Ordine Europeo di Indagine non richiede una preventiva autorizzazione del giudice italiano. Tale atto rientra nella disciplina della circolazione della prova tra procedimenti, e spetta al pubblico ministero richiederla. Resta fermo il potere del giudice del procedimento di valutare l'utilizzabilità della prova e il rispetto dei diritti fondamentali.
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