LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 238 Codice di Procedura Penale — Anno 2024

Pagina 4 di 4

Altri anni per Art. 238 Codice di Procedura Penale

Ordine Europeo Indagine: Chat Criptate e Prove Penali
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato contro una misura cautelare basata su chat criptate ottenute tramite un ordine europeo indagine. La sentenza chiarisce che, se la prova è già in possesso dell'autorità giudiziaria estera, il Pubblico Ministero italiano può acquisirla senza preventiva autorizzazione del giudice, applicando le norme sulla circolazione della prova. Viene inoltre stabilito che spetta alla difesa l'onere di dimostrare una concreta violazione dei diritti fondamentali nell'acquisizione originaria dei dati.
Continua »
Ordine europeo di indagine: prova valida senza giudice?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33878/2024, ha respinto il ricorso di un indagato in custodia cautelare per reati di droga, le cui prove principali consistevano in messaggi da chat criptate. Tali prove erano state ottenute dalle autorità francesi e trasmesse all'Italia tramite un Ordine europeo di indagine. La Corte ha stabilito che per l'acquisizione di prove già in possesso di un'autorità giudiziaria di un altro Stato UE, non è necessaria una preventiva autorizzazione del giudice italiano. Si applica la disciplina sulla circolazione della prova e vige una presunzione di legittimità dell'operato dell'autorità straniera, salvo che la difesa fornisca prova concreta di una violazione dei diritti fondamentali.
Continua »
Ordine Europeo di Indagine: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33876/2024, ha rigettato il ricorso di un'indagata per reati legati agli stupefacenti, confermando la legittimità dell'acquisizione di chat criptate tramite un Ordine Europeo di Indagine (OEI). La Corte ha stabilito che l'OEI per ottenere prove già in possesso di un'autorità giudiziaria straniera segue le regole sulla circolazione della prova e non quelle sulla sua formazione. Pertanto, il pubblico ministero può emettere l'OEI senza preventiva autorizzazione del giudice. Vige una presunzione di legittimità dell'operato dell'autorità estera, e spetta alla difesa l'onere di provare specifiche violazioni dei diritti fondamentali.
Continua »