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Art. 2378 Codice Civile — Anno 2026

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Abuso di maggioranza: no se anche chi vota a favore ci perde
Un socio di minoranza impugna una delibera assembleare che autorizzava un acquisto di azioni, sostenendo un abuso di maggioranza. Secondo lui, l'operazione non mirava all'interesse sociale, ma a salvare gli amministratori della banca venditrice. La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha chiarito che non c'è abuso se non si prova che la maggioranza ha agito con l'intento di danneggiare la minoranza per un fine personale. In questo caso, anche i soci di maggioranza hanno subito un danno economico dall'operazione fallimentare, circostanza che esclude la volontà di perseguire un interesse extra-sociale a danno della minoranza. La delibera è quindi valida.
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