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Art. 2377 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 2377 Codice Civile

Pignoramento presso terzi: la prova del credito
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni creditori che avevano avviato un pignoramento presso terzi sui presunti crediti di una società cooperativa verso i propri soci. I soci avevano negato l'esistenza del debito o eccepito la compensazione. I giudici di merito hanno stabilito che il pignoramento presso terzi richiede la prova rigorosa del credito da parte del creditore procedente. Nel caso di specie, i bilanci societari non erano stati approvati dall'assemblea, privandoli di efficacia probatoria verso l'esterno. La Suprema Corte ha confermato che, senza documenti contabili certi e univoci, la pretesa creditoria non può essere accolta.
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Azione revocatoria: quando è valida e come funziona
Una società costruttrice, creditrice di una cooperativa edilizia, ha esercitato con successo un'azione revocatoria per rendere inefficaci gli atti di assegnazione di immobili ai soci. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando i motivi di ricorso dei soci. La sentenza chiarisce importanti principi sui presupposti dell'azione revocatoria, come la natura del credito, l'irrilevanza della partecipazione dei soci terzi al giudizio che accerta il credito e la prova della 'scientia damni', ovvero la consapevolezza del danno arrecato al creditore.
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