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Art. 2377 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Altri anni per Art. 2377 Codice Civile

Rappresentante Azionisti: ruolo e poteri post-fusione
Una società di telecomunicazioni impugna una delibera dell'assemblea degli azionisti di risparmio di una società media, poi incorporata. La Corte di Cassazione chiarisce che il rappresentante azionisti della società incorporata mantiene il suo ruolo e la legittimazione processuale per le azioni sorte prima della fusione, in virtù del principio di "prorogatio", per garantire la tutela dei diritti della categoria. La sua funzione non si trasferisce all'omologo della società incorporante.
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Impugnazione delibere fondo: la Cassazione decide
Un investitore in un fondo comune immobiliare ha contestato le delibere dell'assemblea che modificavano il regolamento e sostituivano la società di gestione. Le corti di merito avevano negato la sua legittimazione ad agire. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12474/2025, ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: l'investitore ha pieno diritto all'impugnazione delle delibere del fondo, assimilando la sua tutela a quella prevista per i soci di società di capitali.
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Impugnazione delibera assembleare: i termini decadenza
Un azionista ha citato in giudizio una società per i danni derivanti da un'operazione di aumento di capitale ritenuta 'iperdiluitiva'. La sua richiesta è stata respinta in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo principale del rigetto è la tardività dell'azione: la domanda di risarcimento danni, legata all'impugnazione della delibera assembleare, deve essere proposta entro il termine di decadenza di 90 giorni previsto dalla legge, termine non rispettato in questo caso.
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