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Art. 2377 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 2377 Codice Civile

Revoca incarico dirigenziale: quando è atto pubblico
Un ex direttore di un'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale si oppone alla cessazione del suo rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione stabilisce che non si tratta di un licenziamento privato, ma di una revoca di incarico dirigenziale di natura pubblicistica. Poiché l'atto non è stato impugnato nei termini davanti al giudice amministrativo, è divenuto definitivo. Di conseguenza, la successiva dichiarazione di incostituzionalità della legge su cui si basava la revoca non ha effetto sul rapporto, ormai esaurito. La Corte ha inoltre confermato la condanna alla restituzione di emolumenti percepiti senza una formale delibera autorizzativa.
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Iscrizione registro organi sociali: quando è legittima?
Un ex dirigente di un istituto di credito ha contestato la sua inclusione nel registro degli organi sociali tenuto dall'autorità di vigilanza, sostenendo la violazione della privacy dato il carattere onorifico del suo ruolo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della registrazione basata sullo statuto della banca e sulla delibera di nomina. La sentenza chiarisce che una motivazione giudiziaria, seppur non condivisa dalla parte soccombente, non è censurabile se logicamente coerente. L'iscrizione registro organi sociali è stata ritenuta corretta.
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Revoca incarico dirigenziale: quando è atto pubblico?
Un ex direttore generale di un ente pubblico per l'edilizia residenziale ha contestato la revoca anticipata del suo incarico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la nomina e la revoca di tale figura non sono atti di diritto privato, bensì provvedimenti amministrativi. Di conseguenza, l'impugnazione doveva essere presentata dinanzi al giudice amministrativo e non al giudice del lavoro. La mancata impugnazione in sede amministrativa ha reso definitivo l'atto di revoca.
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