Un proprietario impugna una delibera per lavori straordinari, sostenendo la mancanza di poteri del 'condominio di gestione' in ambito di edilizia cooperativa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che il condominio di gestione è pienamente legittimato a deliberare sia sull'amministrazione ordinaria che su quella straordinaria, senza distinzioni, fino al riscatto totale del mutuo dell'edificio.
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