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Art. 2375 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2375 Codice Civile

Agevolazioni fiscali ASD: palestra condannata, la forma non basta
La Corte di Cassazione nega le agevolazioni fiscali ASD a un'associazione che operava di fatto come un'impresa commerciale. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la mancanza di democraticità interna e la distribuzione di utili, riqualificando l'ente come soggetto commerciale. La Corte ha confermato che l'onere di provare i requisiti per beneficiare del regime di favore spetta all'associazione. La semplice auto-qualificazione come 'dilettantistica' non è sufficiente se la gestione concreta dimostra una natura lucrativa. Di conseguenza, l'associazione perde i benefici e deve pagare le imposte ordinarie.
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Delibera non impugnata: Condomina perde e deve pagare le spese
La Corte di Cassazione ha stabilito che una condomina è tenuta a pagare le spese condominiali richieste tramite decreto ingiuntivo. Il principio fondamentale è che la **delibera condominiale non impugnata** nei termini di legge diventa vincolante per tutti i condomini. La condomina, non avendo contestato formalmente e tempestivamente la delibera che approvava le spese, non poteva più metterne in discussione la validità durante il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. La delibera stessa, insieme al piano di riparto, costituisce prova sufficiente del credito del Condominio, legittimando l'emissione dell'ordine di pagamento. Di conseguenza, il ricorso della condomina è stato respinto e la sua condanna al pagamento confermata.
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Titolo esecutivo e mutuo: i requisiti di forma
La Corte di Cassazione ha confermato che un contratto di mutuo condizionato non costituisce un valido titolo esecutivo se l'effettiva erogazione della somma non è documentata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso esaminato, una società di gestione crediti aveva agito contro un garante basandosi su un finanziamento che prevedeva un impegno all'erogazione futura. Poiché la prova del versamento del denaro era fornita solo da semplici contabili bancarie, prive dei requisiti formali richiesti dall'art. 474 c.p.c., la Corte ha dichiarato l'inefficacia del precetto. È stata inoltre confermata la condanna alle spese per la banca, nonostante la parziale vittoria su questioni marginali, in virtù della sua soccombenza sostanziale nel merito della controversia.
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