Un imprenditore, accusato di essere l'amministratore di fatto di una società fornitrice, impugna avvisi di accertamento per operazioni inesistenti. La Cassazione respinge le censure sulla sua qualifica, ritenendo inammissibile la richiesta di riesame dei fatti. Tuttavia, accoglie il ricorso per un vizio procedurale (omessa pronuncia) e rinvia il caso alla corte d'appello, evidenziando le rigide regole per la prova e l'impugnazione in materia fiscale.
Continua »