Un Aggredito ha impugnato l'assoluzione di un Aggressore, accusato di lesioni personali, che aveva agito per legittima difesa. Durante il ricorso, l'Aggredito ha presentato una remissione di querela, accettata dall'Aggressore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La remissione di querela in appello, anche dopo un'assoluzione, implica una rinuncia implicita all'impugnazione per gli effetti civili. L'Aggredito ha così perso la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni in sede penale.
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