La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un amministratore di fatto di una cooperativa, condannato per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha confermato che la sua gestione effettiva della società, provata da email e testimonianze, e l'illecita somministrazione di manodopera mascherata da distacco di personale, integrano il reato fiscale.
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