Un'azienda seconda classificata ha impugnato l'esito di una procedura pubblica per la costruzione di un parco urbano. La ricorrente ha contestato la vicinanza societaria e parentale tra l'impresa vincitrice e un'altra società partecipante, oltre all'omessa dichiarazione di un sequestro penale preventivo a carico della rappresentante dell'aggiudicataria. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha disposto l'esclusione dalla gara d'appalto della vincitrice per la sussistenza di un unico centro decisionale. L'impresa esclusa ha quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione lamentando un presunto eccesso di potere giurisdizionale dei giudici amministrativi. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il giudice amministrativo ha esercitato una corretta verifica di legittimità senza invadere le prerogative della pubblica amministrazione e condannando la ricorrente alle spese processuali.
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