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Art. 2359 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2359 Codice Civile

Licenziamento collettivo: quando due aziende sono una sola?
Un lavoratore è stato licenziato nell'ambito di una procedura di **licenziamento collettivo** avviata da un'azienda di trasporto aereo. Il lavoratore ha contestato il licenziamento, sostenendo che la sua azienda e un'altra società collegata formavano un "unico complesso aziendale". Per questo motivo, la selezione dei dipendenti da licenziare avrebbe dovuto includere anche il personale dell'altra società. La Corte d'Appello ha accolto questa tesi, dichiarando il licenziamento illegittimo e ordinando la reintegrazione. L'azienda ha presentato ricorso in Cassazione, ma ha poi rinunciato. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato il processo estinto e ha condannato l'azienda ricorrente al pagamento delle spese legali a favore del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: Azienda rinuncia, lavoratore vince le spese
Un Lavoratore è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da un'Azienda di trasporto aereo. Il Lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo che la sua Azienda e un'altra società, formalmente distinta ma operante nello stesso gruppo, costituissero un unico complesso aziendale. Per questo motivo, la selezione dei lavoratori da licenziare avrebbe dovuto considerare tutti i dipendenti del gruppo. La Corte d'Appello ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento collettivo, ordinando la reintegrazione del Lavoratore e un'indennità. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha poi rinunciato. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo, condannando l'Azienda al pagamento delle spese legali.
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Licenziamento illegittimo: L’azienda rinuncia, il lavoratore vince le spese
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di licenziamento illegittimo. Un lavoratore era stato licenziato da un'azienda aerea. I giudici precedenti avevano stabilito che il licenziamento era illegittimo perché due società, pur separate formalmente, costituivano un unico 'complesso aziendale'. Questo significava che l'azienda avrebbe dovuto considerare tutti i dipendenti di entrambe le entità per la procedura di licenziamento collettivo. L'azienda ha poi rinunciato al ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato estinto il processo e ha condannato l'azienda a pagare le spese legali al lavoratore.
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Licenziamento collettivo: unico datore di lavoro e rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di licenziamento collettivo in cui una Lavoratrice aveva ottenuto la reintegrazione. I giudici di merito avevano riconosciuto l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra due società, rendendo illegittimo il licenziamento perché la procedura non aveva considerato tutti i dipendenti del gruppo. L'Azienda, dopo aver proposto ricorso in Cassazione, ha rinunciato all'impugnazione. La Cassazione ha dichiarato estinto il processo e ha condannato l'Azienda al pagamento delle spese legali in favore della Lavoratrice.
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Licenziamento Collettivo: Azienda Rinuncia, Lavoratrice Vince le Spese
Una Lavoratrice è stata licenziata a seguito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla sua Azienda (ex Meridiana Fly, poi Air Italy). La Corte d'Appello ha riconosciuto l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra l'Azienda e un'altra società del gruppo, dichiarando illegittimo il licenziamento e ordinando la reintegrazione. Le Aziende hanno proposto ricorso in Cassazione, ma hanno successivamente rinunciato. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo e ha condannato le Aziende ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore della Lavoratrice. La rinuncia al ricorso per licenziamento collettivo ha portato all'estinzione del giudizio.
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Licenziamento collettivo: recesso nullo per gruppo aziendale
Una lavoratrice ha impugnato il recesso subito nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo attivata esclusivamente dalla propria azienda formale. I giudici di merito hanno accertato la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra l'azienda formale e un'altra società collegata del medesimo gruppo. Di conseguenza, la selezione dei lavoratori da licenziare doveva riguardare l'organico di entrambe le società e non solo quello della singola impresa datorialmente formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione e il pagamento del risarcimento nel limite di dodici mensilità. I giudici hanno chiarito che i guadagni ottenuti da altri lavori non riducono la misura massima del risarcimento se le retribuzioni perse superano ampiamente tale tetto.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se esclude il gruppo
Un dipendente ha impugnato il licenziamento subito nell'ambito di una procedura avviata dalla propria datrice di lavoro formale. I giudici hanno accertato che l'azienda formale e un'altra società del medesimo gruppo integravano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Pertanto, la selezione del personale in esubero doveva riguardare tutti i lavoratori delle due società e non solo quelli dell'azienda formale. L'Azienda ha ricorso in Cassazione contestando l'estensione della platea e il calcolo delle indennità risarcitorie. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta ed evidenziando che l'aliunde perceptum va detratto dai danni effettivi prima di applicare il tetto massimo delle dodici mensilità. Il Lavoratore ottiene la conferma del diritto alla reintegra e al risarcimento.
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Licenziamento Collettivo: Rinuncia al Ricorso e Spese Legali
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di **licenziamento collettivo** illegittimo. Una Lavoratrice era stata licenziata da un'Azienda a seguito di una procedura di licenziamento collettivo. I giudici di merito avevano stabilito che esisteva un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra l'Azienda e un'altra società del gruppo. Questo implicava che la platea dei lavoratori da considerare per il licenziamento collettivo doveva includere tutti i dipendenti del gruppo, non solo quelli della singola società formalmente datrice di lavoro. La Cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso da parte dell'Azienda, condannandola a pagare le spese legali alla Lavoratrice.
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Licenziamento Illegittimo: L’Azienda Rinuncia, la Lavoratrice Vince
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di licenziamento illegittimo di una lavoratrice, inizialmente dichiarato tale dalla Corte d'Appello. Quest'ultima aveva riconosciuto l'esistenza di un unico complesso aziendale tra due società, imponendo all'azienda di considerare tutti i dipendenti per la procedura di licenziamento collettivo. La lavoratrice aveva ottenuto la reintegrazione e un'indennità. L'azienda ha presentato ricorso in Cassazione, ma ha poi rinunciato. La Suprema Corte ha quindi dichiarato il processo estinto e ha condannato l'azienda ricorrente a pagare le spese legali alla lavoratrice, confermando di fatto la decisione precedente a favore della dipendente.
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Illegittimità licenziamento collettivo: un gruppo è un’unica azienda
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Azienda. La vicenda riguarda un Lavoratore licenziato a seguito di una procedura avviata da un'Azienda che, insieme ad altre, formava un "unico centro di imputazione del rapporto di lavoro". La Corte d'Appello aveva stabilito che, in questi casi, la verifica degli esuberi doveva considerare tutti i lavoratori del gruppo. Il licenziamento è stato quindi annullato, con obbligo di reintegrazione e risarcimento per il Lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se ristretto a un’azienda
Due compagnie aeree del medesimo gruppo societario impugnano la decisione che ha annullato il licenziamento di una lavoratrice. La dipendente era stata estromessa a seguito di una procedura di mobilità ristretta a una sola delle due entità. I giudici rilevano che tra le società esisteva una reale compenetrazione aziendale e un unico centro decisionale. Di conseguenza, il licenziamento collettivo doveva estendersi alla platea complessiva dei dipendenti di entrambe le aziende. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso delle società, confermando l'illegittimità del recesso e il diritto della lavoratrice alla reintegrazione. I giudici chiariscono inoltre che spetta al datore di lavoro l'onere di provare eventuali guadagni alternativi della dipendente per ridurre l'indennità risarcitoria.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se esclude la consociata
Una compagnia aerea ha impugnato la sentenza che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di un assistente di volo. I giudici di merito avevano accertato che la società e una consociata formavano un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, estendendo la platea dei lavoratori da comparare a entrambe le aziende. La Cassazione ha confermato che, in presenza di una struttura aziendale unitaria, il licenziamento collettivo deve considerare la totalità del personale interessato e non solo quello della società formale datrice di lavoro. Inoltre, la Corte ha ribadito che spetta al datore di lavoro l'onere di provare i guadagni percepiti altrove dal lavoratore per ridurne il risarcimento. Il ricorso dell'azienda è stato integralmente respinto.
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Licenziamento illegittimo: l’azienda rinuncia, ma paga le spese legali
Una lavoratrice ha subito un licenziamento illegittimo da parte di un'azienda in liquidazione. I giudici di merito hanno riconosciuto la codatorialità tra l'azienda e un'altra società del gruppo, ordinando la reintegrazione della lavoratrice e un'indennità risarcitoria. L'azienda ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo l'autonomia delle due entità e contestando l'indennità. Tuttavia, ha poi rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo e ha condannato l'azienda al pagamento delle spese legali, applicando il principio della soccombenza virtuale e confermando implicitamente la configurabilità di un unico soggetto datoriale e la non detraibilità dell'aliunde perceptum per il licenziamento illegittimo.
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Licenziamento collettivo: due società e un solo datore reale
Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento collettivo avviato da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro formale e un'altra azienda collegata costituivano un unico centro di imputazione di interessi e un'unica struttura aziendale. Di conseguenza, la selezione degli esuberi per il licenziamento collettivo doveva considerare la platea complessiva dei dipendenti di entrambe le società, non solo di quella formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente e il pagamento di un'indennità risarcitoria. Il risarcimento è stato calcolato fino a un massimo di dodici mensilità, tenendo conto di quanto eventualmente percepito per altre attività lavorative svolte nel periodo di estromissione. Il ricorso delle società è stato integralmente rigettato.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se esclude la collegata
Un dipendente ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dalla propria azienda. Il lavoratore ha sostenuto che la procedura doveva coinvolgere anche i dipendenti di una società collegata. Le due aziende gestivano infatti l'attività come un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso. I giudici hanno accertato la sostanziale unicità della struttura aziendale. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da selezionare per il licenziamento collettivo doveva comprendere l'organico di entrambe le società. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso delle aziende. La decisione ha confermato la reintegrazione del lavoratore e la condanna al risarcimento del danno.
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Licenziamento collettivo nel gruppo: la Cassazione tutela la dipendente
Un gruppo aziendale del settore aereo ha avviato una procedura di licenziamento collettivo riducendo l'organico soltanto all'interno della società madre formalmente datrice di lavoro. La Lavoratrice ha impugnato il recesso sostenendo l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro con un'altra società consociata. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura. Quando più imprese collegate costituiscono un'unica struttura organizzativa e decisionale, la comparazione dei dipendenti in esubero deve riguardare la totalità del personale di tutte le società coinvolte. I giudici hanno quindi confermato il diritto della Lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo il ricorso aziendale.
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Licenziamento collettivo: la forma societaria cede alla realtà
Il Lavoratore ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dalla sua formale datrice di lavoro, una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra questa e un'altra società del gruppo, dichiarando illegittimo il recesso perché la platea dei lavoratori da licenziare non aveva incluso i dipendenti di entrambe le aziende. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società, confermando che, in presenza di un'unica struttura aziendale, la procedura di licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i lavoratori del gruppo. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'aliunde perceptum (i guadagni ottenuti altrove dal lavoratore) deve essere provato dal datore di lavoro e va detratto dal danno complessivo prima di applicare il tetto massimo delle dodici mensilità risarcitorie.
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Licenziamento collettivo illegittimo: no ai tagli sul risarcimento
Due compagnie aeree formalmente distinte gestivano in realtà un'unica attività con personale e mezzi condivisi. A seguito di una procedura di riduzione del personale, un assistente di volo è stato licenziato. I giudici hanno accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le società, dichiarando il licenziamento collettivo illegittimo perché la scelta dei lavoratori in esubero non aveva considerato l'intero organico unificato delle due aziende. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento e ha chiarito le regole sul risarcimento del danno. Le somme guadagnate altrove dal lavoratore (aliunde perceptum) vanno sottratte dal danno totale subito e non dal tetto massimo delle dodici mensilità risarcitorie. Il ricorso delle società è stato rigettato.
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Licenziamento collettivo: il gruppo societario unito perde la causa
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo avviato da una compagnia aerea nei confronti di un assistente di volo. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale compenetrazione di attività e personale. Di conseguenza, la scelta dei lavoratori da licenziare doveva coinvolgere i dipendenti di entrambe le società e non solo quelli della formale datrice di lavoro. La Suprema Corte ha inoltre chiarito le regole sull'aliunde perceptum (i guadagni ottenuti dal lavoratore presso altri datori dopo il licenziamento): spetta all'azienda provarli e questi vanno sottratti dal danno complessivo prima di applicare il tetto massimo del risarcimento di dodici mensilità. Il ricorso delle società è stato rigettato.
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Licenziamento collettivo: se il gruppo è unico il taglio è nullo
Un assistente di volo è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano in realtà un unico centro di imputazione, data la totale integrazione delle loro attività e l'uso promiscuo del personale. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. Il lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, poiché la scelta dei licenziandi non poteva limitarsi a una sola delle due società formalmente distinte ma sostanzialmente unite.
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