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Art. 2358 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2358 Codice Civile

Liquidazione coatta amministrativa bancaria: stop alle cause
L'erede di un cliente conveniva in giudizio una banca per ottenere l'annullamento di un finanziamento da oltre 500.000 euro concesso per acquistare azioni dello stesso istituto, operazione vietata dalla legge. Nelle more del giudizio, la banca finiva in liquidazione coatta amministrativa bancaria. I giudici di merito accoglievano la domanda dell'erede, stabilendo che il debito non sussisteva e che la causa poteva proseguire davanti al giudice ordinario perché non mirava a ottenere pagamenti dalla banca. La Suprema Corte ha ribaltato la decisione: la liquidazione coatta amministrativa bancaria impone il blocco assoluto di qualsiasi azione ordinaria contro l'istituto, incluse le cause di mero accertamento del debito. La contestazione deve essere presentata esclusivamente davanti ai commissari liquidatori della procedura fallimentare.
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Finanziamento nullo e liquidazione coatta amministrativa bancaria
Un investitore ha convenuto in giudizio un istituto di credito chiedendo la nullità di diversi finanziamenti utilizzati per acquistare azioni e obbligazioni della medesima banca, le cosiddette operazioni baciate, al fine di accertare l'inesistenza del proprio debito. Nelle more della causa la banca è stata posta in liquidazione coatta amministrativa bancaria. I giudici di merito hanno ritenuto la causa proseguibile davanti al giudice ordinario qualificandola come mero accertamento negativo del debito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'istituto insolvente. I Supremi Giudici hanno stabilito che l'apertura della procedura concorsuale speciale blocca ogni azione giudiziaria ordinaria, comprese le domande di nullità o accertamento negativo funzionali a incidere sulla massa concorsuale, che vanno obbligatoriamente esaminate nella speciale sede concorsuale.
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