L'erede di un cliente conveniva in giudizio una banca per ottenere l'annullamento di un finanziamento da oltre 500.000 euro concesso per acquistare azioni dello stesso istituto, operazione vietata dalla legge. Nelle more del giudizio, la banca finiva in liquidazione coatta amministrativa bancaria. I giudici di merito accoglievano la domanda dell'erede, stabilendo che il debito non sussisteva e che la causa poteva proseguire davanti al giudice ordinario perché non mirava a ottenere pagamenti dalla banca. La Suprema Corte ha ribaltato la decisione: la liquidazione coatta amministrativa bancaria impone il blocco assoluto di qualsiasi azione ordinaria contro l'istituto, incluse le cause di mero accertamento del debito. La contestazione deve essere presentata esclusivamente davanti ai commissari liquidatori della procedura fallimentare.
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