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Art. 2350 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2350 Codice Civile

Cessione di credito inesistente: contratto valido
Una società socia ha ceduto a un privato un presunto credito vantato verso la partecipata, derivante da versamenti eseguiti in precedenza. L'acquirente ha poi chiesto di accertare la nullità dell'atto per mancanza dell'oggetto, sostenendo che tali somme costituissero versamenti in conto capitale e non finanziamenti rimborsabili. La Corte di Appello ha dichiarato nullo il contratto. La Corte di Cassazione ha invece chiarito le regole sulla cessione di credito inesistente. I versamenti a fondo perduto confluiscono nel patrimonio di rischio della società e non creano alcun debito rimborsabile verso il socio. Tuttavia, il contratto di cessione a titolo oneroso non è affetto da nullità. L'articolo 1266 del Codice Civile prevede una disciplina speciale che mantiene valido l'accordo e riconosce all'acquirente la specifica garanzia di legge per il ristoro del danno.
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Espropriazione di fatto: nessun indennizzo per il socio
Un socio di minoranza di una grande acciaieria, commissariata per gravi violazioni ambientali, ha richiesto un indennizzo allo Stato, sostenendo di aver subito una espropriazione di fatto della propria quota. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la perdita di valore della partecipazione non era conseguenza diretta del commissariamento, bensì dello stato di insolvenza preesistente della società, causato dalla sua stessa gestione illecita. Mancando il nesso di causalità tra l'azione dello Stato e il danno, non è dovuto alcun indennizzo.
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Liquidazione Giudiziale: no atto notarile per la domanda
Un socio di maggioranza ha impugnato la sentenza che apriva la liquidazione giudiziale della sua società, sostenendo che la domanda dell'amministratore fosse formalmente invalida e costituisse un abuso del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio: la domanda di liquidazione giudiziale, a differenza di altri strumenti di regolazione della crisi, non necessita di verbale notarile. È sufficiente che sia sottoscritta dal legale rappresentante. Inoltre, ha chiarito che il socio non può eccepire l'abuso del processo per bloccare la procedura se lo stato di insolvenza è accertato.
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Impugnazione delibera assembleare: i termini decadenza
Un azionista ha citato in giudizio una società per i danni derivanti da un'operazione di aumento di capitale ritenuta 'iperdiluitiva'. La sua richiesta è stata respinta in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo principale del rigetto è la tardività dell'azione: la domanda di risarcimento danni, legata all'impugnazione della delibera assembleare, deve essere proposta entro il termine di decadenza di 90 giorni previsto dalla legge, termine non rispettato in questo caso.
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