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Art. 2350 Codice Civile — Anno 2022

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Cessione di credito inesistente: contratto valido
Una società socia ha ceduto a un privato un presunto credito vantato verso la partecipata, derivante da versamenti eseguiti in precedenza. L'acquirente ha poi chiesto di accertare la nullità dell'atto per mancanza dell'oggetto, sostenendo che tali somme costituissero versamenti in conto capitale e non finanziamenti rimborsabili. La Corte di Appello ha dichiarato nullo il contratto. La Corte di Cassazione ha invece chiarito le regole sulla cessione di credito inesistente. I versamenti a fondo perduto confluiscono nel patrimonio di rischio della società e non creano alcun debito rimborsabile verso il socio. Tuttavia, il contratto di cessione a titolo oneroso non è affetto da nullità. L'articolo 1266 del Codice Civile prevede una disciplina speciale che mantiene valido l'accordo e riconosce all'acquirente la specifica garanzia di legge per il ristoro del danno.
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