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Art. 233 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 233 Codice Civile

Liquidazione Giudiziale: no atto notarile per la domanda
Un socio di maggioranza ha impugnato la sentenza che apriva la liquidazione giudiziale della sua società, sostenendo che la domanda dell'amministratore fosse formalmente invalida e costituisse un abuso del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio: la domanda di liquidazione giudiziale, a differenza di altri strumenti di regolazione della crisi, non necessita di verbale notarile. È sufficiente che sia sottoscritta dal legale rappresentante. Inoltre, ha chiarito che il socio non può eccepire l'abuso del processo per bloccare la procedura se lo stato di insolvenza è accertato.
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Residuo attivo e concordato: il calcolo del reddito
La Corte di Cassazione ha stabilito che, al termine di una procedura concorsuale chiusa con concordato, il calcolo del reddito d'impresa basato sul "residuo attivo" deve tenere conto delle passività non ancora soddisfatte ma previste dal piano concordatario. L'Amministrazione Finanziaria sosteneva che il reddito dovesse essere calcolato sul valore degli asset senza considerare i debiti residui. La Corte ha rigettato questa interpretazione, affermando che il residuo attivo deve riflettere il valore fiscale netto dell'azienda, dato dalla differenza tra attività e passività, poiché l'omologazione del concordato non estingue i debiti ma ne modifica le modalità di pagamento.
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