LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2328 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 2328 Codice Civile

Contratto di mandato: l’obbligo di rendiconto
Un investitore aveva affidato a un amico una somma di denaro per avviare un'attività di ristorazione in Turchia. A fronte del parziale inadempimento dell'amico, che non aveva investito l'intera somma come pattuito, l'investitore ha agito in giudizio. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha rigettato il ricorso dell'amico, sottolineando che anche un rapporto amichevole può configurare un contratto di mandato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali, ribadendo che la consegna di denaro per uno scopo specifico crea un obbligo di utilizzarlo come concordato e di renderne conto.
Continua »
Annullamento contratto assicurazione per aggravamento
Una società assicurata si è vista negare l'indennizzo per un incendio a causa di modifiche societarie avvenute dopo la stipula della polizza. La Compagnia chiedeva l'annullamento del contratto. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'annullamento del contratto di assicurazione, previsto dall'art. 1892 c.c., si applica solo a dichiarazioni inesatte o reticenti rese al momento della conclusione del contratto. Le circostanze successive, come l'aggravamento del rischio, sono regolate dall'art. 1898 c.c. e possono giustificare al massimo il recesso dell'assicuratore, ma non un annullamento retroattivo, soprattutto se l'evento dannoso si è già verificato.
Continua »