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Art. 2328 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 2328 Codice Civile

Contratto di mandato: l’obbligo di rendiconto
Un investitore aveva affidato a un amico una somma di denaro per avviare un'attività di ristorazione in Turchia. A fronte del parziale inadempimento dell'amico, che non aveva investito l'intera somma come pattuito, l'investitore ha agito in giudizio. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha rigettato il ricorso dell'amico, sottolineando che anche un rapporto amichevole può configurare un contratto di mandato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali, ribadendo che la consegna di denaro per uno scopo specifico crea un obbligo di utilizzarlo come concordato e di renderne conto.
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Credito prededucibile: escluso per quote non versate
Una società consortile chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare di una sua consorziata per un credito relativo a quote di capitale non versate, richiedendone la natura di credito prededucibile. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, chiarendo che l'obbligo di versare il capitale deriva dal contratto di società, che non rientra tra i contratti pendenti o ad esecuzione continuata disciplinati dalla legge fallimentare. Di conseguenza, il credito non gode di alcuna priorità e va trattato come chirografario.
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Annullamento contratto assicurazione per aggravamento
Una società assicurata si è vista negare l'indennizzo per un incendio a causa di modifiche societarie avvenute dopo la stipula della polizza. La Compagnia chiedeva l'annullamento del contratto. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'annullamento del contratto di assicurazione, previsto dall'art. 1892 c.c., si applica solo a dichiarazioni inesatte o reticenti rese al momento della conclusione del contratto. Le circostanze successive, come l'aggravamento del rischio, sono regolate dall'art. 1898 c.c. e possono giustificare al massimo il recesso dell'assicuratore, ma non un annullamento retroattivo, soprattutto se l'evento dannoso si è già verificato.
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Data certa: la prova nel fallimento è essenziale
La richiesta di ammissione al passivo di un creditore verso una società fallita è stata respinta poiché i documenti a supporto del credito mancavano di una data certa opponibile al fallimento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che la valutazione delle prove per stabilire la data certa spetta al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. L'appello del creditore è stato ritenuto un inammissibile tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
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Giurisdizione revoca amministratore: la parola al civile
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4413/2024, ha stabilito che la controversia sulla revoca di un amministratore di una società 'in house' a totale partecipazione pubblica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. L'ente pubblico, in questi casi, non agisce con poteri autoritativi (iure imperii), ma come socio (uti socius), esercitando facoltà previste dal diritto societario. La decisione di revoca è un atto 'a valle' della scelta di operare tramite uno strumento privatistico, e pertanto è soggetta alle norme del codice civile. La corretta giurisdizione per la revoca di un amministratore è quindi quella civile.
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Recesso socio spa: sì alla clausola ad nutum statutaria
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2629/2024, ha stabilito la legittimità della clausola statutaria che consente il recesso socio spa 'ad nutum' (a discrezione) anche in società per azioni costituite a tempo determinato. Il caso riguardava un socio di una S.p.A. farmaceutica che si era visto negare il diritto di recesso previsto dallo statuto, poiché le corti di merito ritenevano tale facoltà limitata alle sole società a tempo indeterminato. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che l'autonomia statutaria, rafforzata dalla riforma del 2003, permette ai soci di introdurre liberamente ulteriori cause di recesso per bilanciare i propri interessi, a condizione che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.
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