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Art. 2328 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Giurisdizione revoca amministratore: la parola al civile
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4413/2024, ha stabilito che la controversia sulla revoca di un amministratore di una società 'in house' a totale partecipazione pubblica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. L'ente pubblico, in questi casi, non agisce con poteri autoritativi (iure imperii), ma come socio (uti socius), esercitando facoltà previste dal diritto societario. La decisione di revoca è un atto 'a valle' della scelta di operare tramite uno strumento privatistico, e pertanto è soggetta alle norme del codice civile. La corretta giurisdizione per la revoca di un amministratore è quindi quella civile.
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