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Art. 2325 Codice Civile — Anno 2025

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Classamento catastale interporto: quando è categoria D?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che un interporto, per le sue caratteristiche oggettive e la sua potenziale capacità di produrre reddito, non può essere classificato nella categoria catastale E/1. Secondo la Corte, il corretto classamento catastale di un interporto deve riflettere la sua natura di complesso immobiliare a uso commerciale e industriale, rientrando quindi nel gruppo D. La decisione si fonda sul principio che la classificazione catastale dipende dalle caratteristiche intrinseche del bene e non dalla natura pubblica del soggetto proprietario o del servizio svolto.
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Classificazione catastale: decide la natura oggettiva
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33593/2025, ha stabilito che la classificazione catastale di un immobile si basa sulla sua potenziale autonomia funzionale e reddituale, non sulla natura di pubblico interesse dell'attività svolta. Nel caso di un interporto, i singoli immobili come magazzini e terminal, se in grado di produrre reddito autonomamente, devono essere classificati in categorie commerciali (es. D/8) e non speciali (E/1), anche se parte di un servizio pubblico. La Corte ha cassato la sentenza di merito, rinviando per una nuova valutazione basata su questi principi oggettivi.
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