Un imprenditore, condannato per l'uso di fatture false emesse da una società del fratello, ha impugnato la sentenza sostenendo che le dichiarazioni di quest'ultimo fossero inutilizzabili. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la condanna si fondava su un quadro probatorio solido e autonomo, superando così la cosiddetta 'prova di resistenza' anche senza le dichiarazioni contestate.
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