Un socio accomandante ha citato in giudizio il socio accomandatario e la società per ottenere la revoca dell'amministratore e il risarcimento dei danni da mala gestio, lamentando la mancata presentazione del rendiconto e la mancata distribuzione degli utili. I convenuti hanno eccepito l'incompetenza del tribunale in favore dell'arbitrato, come previsto dallo statuto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del socio, confermando la validità della clausola compromissoria societaria. La Corte ha chiarito che le contestazioni riguardanti la violazione dei doveri dell'amministratore e il risarcimento dei danni coinvolgono diritti patrimoniali disponibili dei soci. Di conseguenza, tali controversie rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'arbitrato e non possono essere sottratte alla competenza degli arbitri privati.
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