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Art. 2320 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 2320 Codice Civile

Prescrizione crediti da lavoro: soci e società
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso di un lavoratore che chiedeva il pagamento di differenze retributive a un socio accomandante di una società ormai estinta. La Corte ha stabilito che la prescrizione crediti da lavoro decorre dalla fine del rapporto e non viene interrotta dalla sentenza contro la società se il socio è convenuto per responsabilità illimitata basata su fatti nuovi.
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Contributi coadiuvante familiare: quali redditi?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali di un coadiuvante familiare deve includere la totalità dei redditi d'impresa, compresi quelli percepiti dal coadiuvante stesso per la partecipazione in altre società. L'imprenditore titolare è l'unico obbligato al versamento verso l'ente previdenziale, ma ha diritto di rivalsa nei confronti del familiare. La sentenza chiarisce un punto cruciale sui contributi coadiuvante familiare, estendendo l'obbligo a tutti i redditi d'impresa percepiti dal nucleo.
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Accomandatario occulto: sanzione per il dipendente
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare a un dipendente pubblico che, agendo come socio accomandante di una S.a.s., aveva di fatto assunto un ruolo gestorio, diventando un "accomandatario occulto". Tramite procure speciali, aveva ceduto crediti della società per finanziare interessi personali, in palese conflitto con gli scopi sociali e con i suoi doveri di pubblico impiegato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'ampiezza dei poteri esercitati, e non la forma della procura, determina la violazione del divieto di immistione nella gestione.
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Licenziamento orale: la prova spetta al lavoratore
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13683/2025, ha stabilito che l'onere della prova del licenziamento orale ricade sempre sul lavoratore. Anche se il datore di lavoro nega in toto l'esistenza del rapporto, questa difesa non solleva il dipendente dal dover dimostrare l'effettiva volontà del datore di interrompere il contratto. La Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che la negazione del rapporto non è logicamente incompatibile con la negazione del licenziamento stesso.
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